Due sentenze recenti della Cassazione sembrano contrastare tra loro: la prima (Cassaz.pen., Sez. VI, 8 gennaio 2018, n. 190) stabilisce che una scuola vada chiusa perché ha indice di livello di sicurezza della costruzione1 pari a 0,985, ossia 0,015 inferiore al minimo, mentre la seconda (Cassaz.pen., Sez. VI, 15 maggio 2019, n. 21175) che un’altra scuola, con indice 0,26 (quindi di gran lunga “peggiore” della prima) debba continuare ad essere utilizzata.
Per chi non pratica tribunali, come chi scrive, è difficile comprendere dalla lettura delle sentenze se le stesse siano entrate nel merito, in tal caso contrastando tra loro e con la logica, oppure si siano limitate ad una valutazione formale degli atti precedentemente adottati e sui quali la Corte era chiamata ad esprimersi.
Certamente, anche ad una lettura superficiale, la seconda sentenza pare affrontare in modo più approfondito la tematica: dove la prima, infatti, si limita ad affermare che il non raggiungimento del valore minimo indicato dalle NTC 2018 (pari a 1) dell’indice di livello di sicurezza della costruzione costituisce motivo di chiusura dell’edificio, la seconda sancisce che, avendo il Comune dato corso ad interventi strutturali tali da eliminare le criticità statiche e programmato un investimento triennale per il miglioramento/adeguamento sismico della scuola, la stessa non debba essere chiusa.
Ciò che, però, pare evidente è che chi ha la responsabilità di stabilire se una scuola sia o meno da chiudere – in entrambi i casi citati i Sindaci dei Comuni in cui le scuole si trovano, rispettivamente Roccastrada (GR) e Serramazzoni (MO) – potrà incorrere in guai giudiziari qualunque sia la decisione presa: situazione a dir poco allucinante, che fa ben capire come per ambire alla carica di Sindaco sia necessaria una considerevole dose di pazzia.
Di certo è piuttosto avvilente constatare che, nel Bel Paese, ogni questione debba essere rimessa al giudizio della magistratura. E ciò non tanto e non solo per un desiderio della stessa di apparire quanto per una classe politica – e, direi, tecnica – che per palese incapacità o peggio per rifiuto della responsabilità emana norme fumose.
Restano due domande: nella malaugurata evenienza che un terremoto provochi il crollo della seconda scuola prima che la stessa sia sottoposta ai programmati interventi, chi ne avrà la responsabilità?
E qualora qualche studente o insegnante dovesse uscirne ferito o morto, come dovranno reagire i parenti ed in generale gli italiani?
I commenti, tecnici o meno, sono graditi.
Renato Fuchs
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1 “Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto ?E tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.” (NTC 2018, art. 8.3)
Link alle sentenze:
> Cassazione penale, Sez. VI, 8 gennaio 2018, n. 190
> Cassazione penale, Sez. VI, 15 maggio 2019, n. 21175